VASCHE DI RACCOLTA
Per proteggere le falde acquifere da sostanze inquinanti e pericolose è fondamentale l’utilizzo delle vasche di raccolta. La vasca di raccolta deve avere una capacità minima pari al più grande dei contenitori stoccati e non inferiore ad 1/3 del volume totale stoccato. Qualora lo stoccaggio delle sostanze si trovasse in una zona di tutela della falda idrica, tutto il volume stoccato deve
poter essere contenuto nella vasca di raccolta (100%). L’installazione delle vasche di raccolta deve avvenire su superfici piane in luoghi protetti dell’acqua piovana. Lo stoccaggio di sostanze ed il travaso delle stesse devono avvenire attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute nelle schede di sicurezza delle singole sostanze.
RESISTENZA
Le vasche di raccolta devono essere realizzate con materiali compatibili con i prodotti che saranno stoccati, pertanto per lo stoccaggio della maggior parte delle sostanze chimiche si possono utilizzare vasche di raccolta in acciaio (FE 360), mentre per le sostanze corrosive quali acidi/basi occorre utilizzare le vasche di raccolta in polietilene. Si sceglierà la vasca con lo stesso materiale del contenitore della sostanza, quando le indicazioni relative alle tabelle di resistenza non sono specificate.
D.P.R. N. 915 DEL 10.09.82 NOTE GENERALI
Per “Sostanza chimica pericolosa” si identifica una sostanza che può causare danni, all’ambiente o alle persone al momento del contatto o nel tempo. Seguendo la normativa, la classificazione avviene con l’apposizione di etichette sui contenitori delle sostanze. Le etichette riportano simbologie che segnalano la nocività dell’agente chimico relativo, oltre a sigle e parole che ne descrivono le caratteristiche del pericolo, mentre per la descrizione precisa si utilizzano le “frasi di rischio” che sono indicate con la lettera “R” seguita da uno o più numeri.
Tutti gli articoli sono conformi a leggi e disposizioni:
- DM 31/07/1934 (in G.Uff. 28 sett. n.228)
- D.L. N° 81del 09/04/2008 (ex D.L.626/94)
- D.LT.05/02/1997 n.22
- D.M. 392/96 art. 1-2 e all. “C”
- D.P.R.915 del 10/09/1982 Delib. 27/07/84.
- Legge 475 del 09/11/1978
- ONU ADR.. RID.
TUTELA DELLE ACQUE
D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152 - testo vigente.
Testo aggiornato e coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.258 recante “Disposizione correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’articolo1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n.128”. (Supplemento ordinario n.153/L alla G.U. 18 settembre 2000, n.218).
PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO
Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento (G.U. 26 Ottobre 1999, n.252).
DIRETTIVE SUI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (Pubblicato nel suppl.ord alla G.U. 15 febbraio 1997, n. 38, entrato in vigore il 2 marzo 1997).
SERBATOI INTERRATI
Decreto Ministeriale 24 maggio 1999, n. 246.
Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati. (G.U. n.176, 29 luglio 1999, Serie Generale).
TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
Decreto Ministeriale 15 maggio 1997.
Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio della Unione Europea che adegua al processo tecnico la direttiva 94/55/CE. (G.U. n.128 del 4 giugno 1997 - Serie Generale).
Articolo 168 del Codice Stradale e Norma A.D.R.
Disciplina del trasporto su strada di materiali pericolosi di cui alla Legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.
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